DDL Numero 186 del 20.02.18
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge nasce dalla necessità di dotare la nostra Regione di uno strumento normativo di carattere generale che permetta l’erogazione di contributi in denaro a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di eventi calamitosi. Tutto ciò al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e il riavvio delle attività produttive.
La nostra Regione sinora si è limitata ad intervenire con leggine ad hoc, destinate solo a fronteggiare situazioni contingenti e circoscritte, mentre è mancata e manca, a tutt’oggi, una legge di portata generale che preveda, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, la possibilità per la Regione di intervenire direttamente in favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi.
L’intervento legislativo, che si propone all’approvazione di tutte le forze politiche presenti all’ARS, si rende peraltro ancor più necessario ed urgente di fronte al ripetersi, con sempre maggiore frequenza, di eventi metereologici estremi, che sempre meno hanno di straordinario e sempre di più di ordinario, a causa delle mutate condizioni climatiche che hanno reso evidente l’inadeguatezza degli strumenti normativi vigenti al fine di un tempestivo ed efficace intervento della pubblica amministrazione in favore dei cittadini e delle attività produttive danneggiati.
Va sottolineato, altresì, che così come la tempestività del primo intervento di soccorso è fondamentale per la salvaguardia delle vite umane, altrettanto lo è la possibilità di intervenire a sostegno dei privati cittadini e delle imprese per impedire l’agonia cagionata dagli effetti di fenomeni naturali violenti ed improvvisi. Tanto più che l’unica alternativa all’aiuto pubblico, fatti salvi la sensibilità e il sostegno di privati cittadini, è rappresentata dal libero mercato del credito con tempi e condizioni spesso insostenibili da soggetti deboli, come chi è stato duramente provato da evento calamitoso.
D’altronde è un dato inconfutabile che la chiusura delle aziende o il decorrere di tempi eccessivamente lunghi per la ripresa delle attività porti con se un aggravamento della situazione economica dei territori interessati dall’evento calamitoso, per via del calo dei livelli produttivi e occupazionali che finisce per innescare una inevitabile e disastrosa spirale economica involutiva dei territori colpiti.
Per tali ragioni auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge che pone rimedio ad un vuoto normativo della nostra Regione che consideriamo non più insostenibile al cospetto dei recenti eventi calamitosi che non hanno più il carattere della eccezionalità.
Siamo tutti memori degli eventi alluvionali che hanno devastato interi territori della nostra Regione, distrutto beni pubblici e privati e messo in ginocchio intere famiglie e attività produttive presenti nelle zone colpite, con ingentissimi danni all’intera economia siciliana e la perdita di beni di prima necessità degli abitanti di quei territori.
Di qui la necessità di affrontare con un adeguato strumento normativo il problema degli aiuti ai privati e alle attività produttive che costituiscono il tessuto connettivo sul quale si regge un territorio ed una Regione evoluta ai tempi.
Entrando nello specifico dell’articolato che si compone di 12 articoli, in particolare:
L’articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, chiamato ad operare in coordinamento con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, il Fondo speciale per le emergenze regionali, alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale, europea, nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione a seguito degli eventi calamitosi che colpiscono la popolazione. Il Fondo, finalizzato all’erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità, è destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della legge. Gli interventi previsti si applicano nel caso di eventi previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza. In caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, il territorio interessato dagli eventi calamitosi viene delimitato con deliberazione della Giunta regionale. Esso prevede, infine, che gli indennizzi vengano corrisposti esclusivamente nei casi in cui gli immobili o le attività produttive danneggiati siano conformi alla normativa vigente.
L’articolo 3 descrive gli interventi a favore dei privati, ai quali è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti dall’abitazione principale, nonché dai beni di prima necessità. Gli indennizzi sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull’immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell’indennizzo. Gli indennizzi sono inoltre concessi su beni mobili e mobili registrati destinati direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare.
L’articolo 4 concerne le forme di indennizzo alle attività produttive. Esso prevede la concessione di un indennizzo, sotto forma di contributo a fondo perduto, ai titolari di attività produttive che in conseguenza degli eventi previsti dall’articolo 2 abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l’attività o ai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività. L’indennizzo, destinato alla ripresa delle attività produttive è, comunque, subordinato al fatto che non sia già previsto da specifiche leggi di settore.
L’articolo 5 concerne i criteri di utilizzo del Fondo speciale per le emergenze regionali, ovvero le modalità di gestione del fondo; la modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con eventuali finanziamenti statali; l’indicazione dei massimali di erogazione, da assegnare a titolo contributivo nonché le priorità di assegnazione.
L’articolo 6 dispone sulle competenze dei Comuni di residenza dei soggetti danneggiati o dei Comuni nei quali è ubicata l’attività produttiva danneggiata che sono specificatamente chiamati ad attuare gli interventi programmati dalla Giunta regionale.
L’articolo 7 prevede convenzioni con istituti bancari e agevolazioni finanziare e di accesso al credito finalizzate a favorire il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone, nonché la ripresa delle attività produttive.
L’articolo 8 concerne la norma in materia di aiuti di Stato ovvero la condizione di efficacia degli interventi configurabili come aiuti di Stato, sottoposti a previa notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
L’articolo 9 prevede il divieto di sovracompensazione per i soggetti danneggiati.
L’articolo 10 concerne la norma finanziaria.
L’articolo 11 concerne la norma abrogativa.
L’articolo 12 è la norma finale.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Istituzione del Fondo speciale per le emergenze regionali
- Al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano nella Regione è istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, che opera in coordinamento con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo).
- Il Fondo, finalizzato all’erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti dalle calamità, nei limiti delle risorse disponibili, è destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive che abbiano subito danni a causa di calamità.
- Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale, europea nonché da erogazioni liberali in denaro acquisite dalla Regione in seguito a eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione.
Art. 2.
Ambito di applicazione
- Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano nel caso di eventi previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza.
- In caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, il territorio interessato dagli eventi calamitosi è delimitato con deliberazione della Giunta regionale.
- Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti esclusivamente nei casi in cui gli immobili o le attività produttive danneggiati siano conformi alla normativa vigente.
Art. 3.
Interventi a favore di privati
- Ai soggetti privati che, in conseguenza degli eventi previsti dall’articolo 2, abbiano subito danni, è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti:
a) dall’abitazione principale;
b) dai beni di prima necessità.
- Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera a), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull’immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell’indennizzo.
- Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera b), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà su beni mobili e mobili registrati destinati direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare.
- Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo una ripartizione proporzionale per scaglioni finanziari che, dando la priorità ai danni subiti dai soggetti privati, privilegi il ripristino dei servizi abitativi privati essenziali.
Art. 4.
Forme di indennizzo alle attività produttive
- Ai titolari di attività produttive che in conseguenza degli eventi previsti dall’articolo 2 abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l’attività o ai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività, è concesso un indennizzo, qualora non sia già previsto da specifiche leggi di settore, sotto forma di contributo a fondo perduto destinato alla ripresa delle attività produttive.
- Nel caso in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, gli indennizzi previsti dal presente articolo sono erogati secondo criteri di progressività e proporzionalità rispetto ai danni subiti dai singoli beneficiari.
Art. 5.
Criteri di utilizzo del Fondo
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, delibera, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, i provvedimenti attuativi degli interventi previsti dalla presente legge avendo particolare riguardo:
a) alle modalità di gestione del Fondo;
b) alle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato;
c) all’indicazione dei massimali di erogazione da assegnare a titolo di contributo;
d) alle priorità di assegnazione finalizzate alla ripresa delle normali condizioni di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive.
Art. 6.
Competenze dei comuni
- Gli interventi programmati dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5, sono attuati dai comuni di residenza dei soggetti danneggiati o dai comuni nei quali è ubicata l’attività produttiva danneggiata.
- I comuni interessati dagli eventi calamitosi che beneficiano del trasferimento delle risorse del Fondo, qualora impossibilitati alla loro spendita per effetto di vincoli imposti dal patto di stabilità, possono, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, chiedere ulteriori spazi finanziari per l’utilizzo delle risorse assegnate.
- Previo accordo con il Governo è disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di soggetti pubblici e privati puntualmente finalizzate agli interventi di cui alla presente legge.
Art. 7.
Convenzioni e agevolazioni
- Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di vita delle persone e la ripresa delle attività produttive la Regione può stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, finalizzati a ottenere agevolazioni finanziarie o accesso al credito agevolato.
- Nell’ambito delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione può prevedere forme di premialità a favore delle imprese che abbiano stipulato assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.
Art. 8.
Norma in materia di aiuti di Stato
- Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui i suddetti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Art. 9.
Divieto di sovracompensazione
- Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi al netto di ogni altro risarcimento, indennizzo o emolumento comunque denominato, corrisposto per compensare i danni derivanti dall’evento calamitoso.
Art. 10.
Norma finanziaria
- Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati per l’anno 2018 in euro 1.000.000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al Capitolo 215704 del Bilancio di Previsione del medesimo anno.
- A decorrere dall’esercizio finanziario 2019, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.
Art. 11.
Abrogazione di norme
- Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.
Art. 12.
Norma finale
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.