DDL Numero 478 del 7.01.19
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge riguarda la promozione di specifiche azioni per la risoluzione di alcune problematiche che ostacolano una rapida istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) o che possono comportare l’esclusione dalla perimetrazione delle stesse di porzioni del territorio regionale caratterizzate da rilevante potenziale di sviluppo socioeconomico.
E’ necessario premettere che le ZES possono davvero rappresentare uno strumento adeguato per l’attivazione di alcuni specifici percorsi di crescita economica come evidenziato da molteplici evidenze pratiche. A titolo meramente esemplificativo, si richiama l’ultimo rapporto Svimez che affronta il caso delle ZES polacche nelle quali dal 2005 al 2016 il flusso di investimenti si è incrementato da un miliardo di euro a 2,8 miliardi e, parallelamente, l’occupazione è cresciuta da 74.600 unità sino a 309.000. Per poter promuovere anche in Sicilia analoghi percorsi di crescita è ormai evidente che bisogna intervenire su due leve: in primis, occorre creare meccanismi estremamente efficaci dal punto di vista burocratico per favorire l’istituzione di regole chiare e di rapida attuazione per promuovere l’accoglienza delle imprese che investiranno nelle ZES;
in secondo luogo bisogna attivare meccanismi volti a diffondere in porzioni di territorio più ampie quello sviluppo economico che, si auspica, verrà realizzato all’interno delle ZES. Se questo secondo obiettivo ha un orizzonte temporale di medio-lungo termine, il primo obiettivo deve essere promosso con maggiore vigore ed in tempi rapidissimi.
Considerato che:
- al fine di pervenire ad una proposta di istituzione della ZES la delibera di Giunta n.145 del 28.03.2018 ha istituito una Cabina di regia con il compito di elaborare la proposta di istituzione della ZES al Presidente del Consiglio dei Ministri corredata dal piano di sviluppo strategico ; la suddetta Cabina è presieduta dal Presidente della Regione (o su delega
dall’Assessore alle Attività produttive ed è coordinata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione; - vi sono aree di enorme importanza strategica per la regione che potrebbero essere escluse dalla perimetrazione delle ZES per via di alcuni vincoli di natura ambientale e, più in generale, per i vincoli connessi ai siti di interesse nazionale (SIN);
- in molti casi la presenza di tali vincoli ambientali è ascrivibile alla mancata promulgazione di norme attuative che disciplinino in modo puntuale e con riferimento a specifici ambiti territoriali i potenziali rischi effettivamente sussistenti per la tutela ambientale. In particolare, in alcuni casi sussistono ritardi derivanti dalla mancata attuazione di norme che prevedono un dialogo tra Stato e Regione che procede a rilento (ad esempio per quanto concerne il piano paesaggistico);
- il ritardo suddetto si concretizza, in taluni casi, in una limitazione delle già scarse opportunità di sviluppo economico del territorio regionale;
- l’assenza di un organico piano di sviluppo socio economico a livello regionale che contempli anche la risoluzione delle problematiche inerenti all’impatto ambientale non può determinare come conseguenza che alcune porzioni di territorio regionale caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo perdano l’opportunità di essere incluse nelle costituende ZES;
- la Regione Siciliana dovrebbe promuovere lo sviluppo di aree con elevato potenziale soprattutto se già inserite all’interno di Distretti produttivi che dimostrano una forte vocazione imprenditoriale;
- la stessa normativa per la istituzione delle ZES prevede la possibilità di introdurre adeguate norme per lo snellimento delle procedure burocratiche;
- le aree destinate allo svolgimento di attività produttive già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 costituiscono un esempio ben definito di aree all’interno delle quali è da tempo prevista la promozione dello sviluppo delle attività produttive, l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nonché attività di potenziamento ed innovazione;
- l’Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato IRSAP, disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e s.m.i., ha previsto all’articolo 22 del proprio statuto la definizione di un ‘Piano Regolatore d’area’.
Alla luce delle superiori premesse si propone l’approvazione del presente disegno di legge il cui scopo è quello di dotare il Presidente della Regione di una leva da attivare nei casi in cui i tempi della burocrazia possano tradursi nell’ennesima occasione di sviluppo mancato. Il Presidente della Regione, infatti, in qualità di organo deputato alla presentazione della
proposta di istituzione delle ZES, rappresenta il soggetto che detiene la visione più ampia in ordine alle potenzialità delle suddette ZES e, allo stesso tempo, dispone di adeguati elementi per valutare la densità dei vincoli ambientali che potrebbero ostacolare l’inclusione di alcune specifiche aree territoriali nel perimetro delle ZES.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Oggetto e finalità
- La Regione promuove lo sviluppo socioeconomico del territorio anche attraverso la promozione di azioni finalizzate ad attrarre capitali dall’estero.
- L’istituzione di Zone economiche speciali (ZES) rappresenta uno strumento idoneo a favorire l’afflusso di risorse economiche di operatori privati.
Art. 2.
Definizioni
- Ai fini del presente decreto e delle norme di attuazione dello stesso sono adottate le seguenti definizioni:
a) aree destinate allo svolgimento di attività produttive (cd. aree ASI): sono le aree appartenenti al Piano Regolatore d’area redatto dall’Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive IRSAP disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e s.m.i.;
b) zone economiche speciali (ZES): si tratta, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, di una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei
trasporti (TEN-T);
c) area portuale : un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
d) cabina di regia : si tratta dell’organo istituito con la delibera di Giunta n.145 del 28.03.2018 avente con il compito di elaborare la proposta di istituzione della ZES, da inoltrare al Presidente del Consiglio dei Ministri, corredata dal piano di sviluppo strategico (PSS);
e) piano di sviluppo strategico (PSS): si tratta di un piano che tiene conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti con l’istituzione della ZES, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il contenuto minimo dello stesso è definito all’articolo 6 del Regolamento recante istituzione di ZES (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12);
f) piano paesaggistico : si tratta di un piano approvato a livello regionale in attuazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e del Codice dei beni culturali e del paesaggio della Regione siciliana.
Art. 3.
Disapplicazione dei vincoli del Piano paesaggistico all’interno delle zone ASI incluse nella perimetrazione di una ZES
- Le superfici del territorio della Regione Sicilia incluse all’interno di una ZES, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ricadenti contemporaneamente nel perimetro delle aree ASI possono essere esentate dal rispetto dei vincoli stabiliti nel vigente Piano paesaggistico.
- Le aree che beneficiano della disapplicazione delle norme individuate al comma 1 sono individuate con decreto del Presidente della Regione, sentita l’ANCI e le più rappresentative organizzazioni ambientali operanti nel territorio in cui ricade la ZES, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il riconoscimento di una specifica valenza strategica allo specifico territorio sottoposto ai vincoli paesaggistici;
b) la stima del potenziale di sviluppo socioeconomico derivante dalla inclusione delle aree strategiche di cui alla lettera a compensa le esternalità negative derivanti dalla mancata applicazione dei vincoli paesaggistici.
Art. 4.
Norma finale
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.