DDL Numero 519 del 7.03.19

Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge riguarda l’istituzione dello Sportello Unico per la Famiglia (SUF) quale punto unico di interlocuzione dei cittadini per le tutte le problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie comprese le pratiche ed i procedimenti amministrativi.
L’idea di fondo consiste nel rendere il SUF, al pari di quanto avvenuto per il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e per il SUE (Sportello Unico Edilizia) nelle specifiche materie il punto unico di interlocuzione dei cittadini per le tutte le problematiche (e quindi le relative pratiche e procedimenti amministrativi) che affliggono il medesimo nucleo familiare. Sul punto, si rileva come nell’ordinamento giuridico siano stati effettuati alcuni interventi volti alla semplificazione amministrativa, sul versante dello sviluppo economico, ma non si registrano iniziative volte a fronteggiare la urgente necessità di dare punti di riferimento certi ai cittadini indigenti, malati, deprivati nel loro pieno benessere psicofisico.
L’essenza dell’intervento è quella di operare una semplificazione che miri a ridurre il generale e fisiologico disorientamento che vivono oggi i soggetti e le relative famiglie afflitti da deprivazione sociale, materiale e sanitaria. Esiste, infatti, una ambiguità di fondo sul tema della famiglia legata al fatto che la Costituzione italiana, da un lato, contiene diversi
articoli che tutelano e promuovono la famiglia, enfatizzandola come soggetto privato e sociale, ma, sotto altro correlato profilo, la stessa viene sistematicamente trascurata dalle Istituzioni tanto da arrivare a rovesciare il principio di sussidiarietà: non è lo Stato che sussidia le famiglie, ma sono le famiglie che sussidiano lo Stato attraverso un’onerosa pressione fiscale, che spesso non scaturisce nemmeno in un adeguato livello di welfare. In altre parole, la particolare attenzione dedicata dalla Costituzione alla famiglia stona con l’estrema povertà di interventi attuativi, sia nella qualità che nella quantità o, in altri casi, con la frammentarietà delle risposte o delle prese in carico da parte della Pubblica amministrazione.
Si ritiene, quindi, doveroso un intervento del Parlamento su questo tema.
Nello specifico, si ritiene che la macchina amministrativa pubblica debba dotarsi di sportelli che siano appunti unici e facilmente riconoscibili per le famiglie, dotati di una cartella socio-sanitaria digitale unica e di un unico casellario delle prestazioni, non solo economiche ma anche sociali e sanitarie (anche con fini anti speculativi), che consenta ad ogni sportello competente per territorio di leggere e analizzare globalmente la situazione del nucleo familiare in difficoltà, per intervenire in modo appropriato e tempestivo. A tal uopo, il punto di partenza non può che essere una integrazione delle piattaforme informatiche esistenti e dei relativi dati a partire dal casellario delle prestazioni economiche dell’INPS.
Lo Sportello Unico per la Famiglia riunisce ed integra i servizi sociali comunali, i servizi di accesso alle prestazioni e valutazioni sanitarie coinvolgendo una ‘riformata’ medicina generale di base, i servizi per l’impiego, gli Istituti di Istruzione e Formazione (nei casi in cui ci siano figli minori componenti il nucleo familiare) sulla base della logica per la quale le
povertà e i ‘disagi’, compresi quelli educativi, non sono e non possono essere trattati a ‘pezzi’ o a compartimenti stagni, viste le loro naturali interconnessioni. Ciò nella consapevolezza che la deprivazione materiale crea una spirale che tende a riprodurre sé stessa: cause e conseguenze della povertà si confondono, toccando diverse dimensioni e diritti e creando fragilità multiple come, per esempio, povertà educativa, sanitaria o, peggio, deprivazione materiale che affligge i minori.
Il modello proposto, quindi, è quello del welfare comunitario, ispirato al concetto di sussidiarietà circolare (cittadino, Stato, privato profit e privato sociale) e al principio di reciprocità, che generi buone pratiche a favore delle famiglie, attraverso un pieno coinvolgimento di queste ultime nel dialogo con le Istituzioni.
Lungi dal proporre a questo Parlamento uno strumento che non sia stato già collaudato si vuole sottolineare come la proposta qui avanzata rappresenti un una evoluzione e declinazione istituzionale (indi pubblica) dei Punti Famiglia sperimentati con successo sul territorio nazionale, nell’ultimo decennio, dalle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). In particolare, tale modello di risposta ai bisogni delle famiglie, che ha ottenuto il sostegno del cinque per mille a seguito della positiva valutazione da parte del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si caratterizza per un approccio induttivo poiché mira, primariamente, a rispondere alle esigenze emergenti a livello di singoli individui. Si osserva, infine, come lo sviluppo ulteriore del modello richieda, oggi, un intervento a livello regionale cioè l’ambito deputato a fornire una risposta alle esigenze di natura socio-assistenzialesanitaria alla popolazione.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Oggetto e finalità
- La Regione contrasta lo stato di deprivazione sociale, materiale e sanitaria dei propri cittadini e, a tale scopo, promuove nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi pubblici per ridurre il disagio ed il livello di povertà.
- La Regione riconosce l’importanza di un approccio sistemico per il trattamento delle difficoltà riconducibili ad un medesimo nucleo familiare favorendo una trattazione unitaria della stessa problematica che affligge persone diverse all’interno della stessa famiglia oppure problematiche differenti afferenti alla medesima persona all’interno della stessa famiglia.
- È istituito presso i comuni della Regione lo Sportello Unico per la Famiglia (SUF) quale punto unico di interlocuzione dei cittadini per le tutte le problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie.
Art. 2.
Definizioni
- Ai fini del presente disegno di legge sono adottate
le seguenti definizioni:
a) ‘famiglia’: si adotta una definizione ampia di famiglia. In tal senso, il concetto include tanto la società naturale fondata sul matrimonio, ex articolo 29 della Carta costituzionale italiana, quanto la ‘famiglia nucleare’, composta dai coniugi e dai figli, ma anche dagli ascendenti e discendenti conviventi presso la stessa dimora purché parenti entro il quarto grado.
Infine, nella definizione adottata, sono incluse tanto le ‘famiglie mononucleari’ quanto le coppie di fatto;
b) ‘casellario unificato delle prestazioni socioassistenziali’: si tratta della raccolta delle cartelle sociali di tutti i nuclei familiari presenti su territorio della Regione Siciliana. A regime il
casellario deve essere gestito esclusivamente mediante una piattaforma elettronica;
c) ‘cartella sociale’: si tratta della raccolta storica dei dati inerenti a bisogni espressi da una famiglia e dei servizi di cui la stessa ha usufruito. Tali dati comprendono informazioni inerenti ad ogni intervento derivante dall’attuazione delle politiche sociali, lavorative, abitative, sanitarie e scolastiche di cui ha usufruito la famiglia. A regime la cartella sociale deve essere informatizzata e fornire in modo integrato le informazioni acquisite dal sistema sanitario, dell’istruzione e dei centri per l’impiego;
d) ‘assistenza burocratica’: consiste nel servizio di diffusione di informazioni adeguate a consentire ai potenziali beneficiari di usufruire delle misure agevolative in vigore;
e) ‘orientamento nelle cure’: comporta un’attenzione alla salute in senso più ampio rispetto al tema della malattia, riguardando anche interventi di prevenzione o volti a garantire il benessere di tutti i membri della famiglia, tenendo in debita considerazione il contesto economico e sociale del nucleo;
f) ‘SSR’: Sistema sanitario regionale;
g) ‘ospedali di comunità’: si tratta di strutture che erogano assistenza sanitaria di livello intermedio tra l’assistenza domiciliare e quella ospedaliera a favore dei malati cronici; per questi ultimi, pur se provenienti da una struttura ospedaliera, non sussiste la necessità di un ricovero permanente ma è richiesta un’assistenza sanitaria per la cui erogazione il contesto familiare risulta inadeguato in termini di attrezzature e competenze specialistiche richieste;
h) ‘corsi di formazione di primo soccorso’: sono intesi come corsi brevi, della durata di 12 ore, che consentono di acquisire competenze per allertare correttamente il sistema di soccorso, riconoscere una emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, utilizzare un defibrillatore;
i) ‘PUA’: acronimo di Porta Unitaria di Accesso, rappresenta una modalità organizzativa che prevede una integrazione ed un raccordo stabile dei diversi punti e nodi di accesso sanitario e sociale a cui il cittadino si rivolge, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
Art. 3.
Politiche pubbliche per la Famiglia
- Entro 180 giorni dall’approvazione del presente disegno di legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro effettua una ricognizione dello stato di attuazione sul territorio regionale delle seguenti norme, o sui seguenti temi, e propone alla Giunta regionale una razionalizzazione dei servizi in una visione di sistema che miri alla
erogazione di servizi di supporto alla famiglia nel suo insieme:
a) legge 328/2000;
b) sistemi di sussidiarietà per i quali interagiscono
le amministrazioni comunali e i diversi soggetti del
territorio;
c) livelli essenziali delle prestazioni per la non
autosufficienza;
d) adeguatezza economica del Reddito di Inclusione
(REI/ RdC).
- È istituito il casellario unificato delle prestazioni socio-assistenziali presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Entro 180 giorni dall’approvazione del presente disegno di legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro disciplina le modalità di tenuta del casellario mediante regolamento posto all’apprezzamento della Giunta regionale.
Art. 4.
Servizi offerti dallo Sportello Unico per la Famiglia (SUF)
- Il SUF eroga i seguenti servizi:
a) assistenza burocratica sui servizi socioassistenziali;
b) orientamento nelle cure, anche nel rapporto con le istituzioni già esistenti, e nella prevenzione di malattie croniche o oncologiche;
c) rilevazione del divario tra domanda ed offerta di servizi per il territorio di competenza. In particolare: differenza tra numero posti in asilo nido pubblico rispetto a quelli richiesti; differenza tra le richieste di assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti ed interventi evasi a carico del SSR; differenza tra il numero di richieste di asili nido aziendali e numero di posti resi disponibili dalle aziende operanti sul territorio di competenza del SUF;
d) corsi di formazione di primo soccorso all’interno del territorio di competenza e concessione in uso di defibrillatori;
e) animazione e doposcuola per bambini;
f) attività ricreative per adolescenti;
g) supporto alla genitorialità;
h) supporto psicologico.
- A regime, il SUF eroga tutti i servizi volti a rimuovere o attenuare le fragilità delle famiglie e dei cittadini che, al momento della introduzione della presente legge, sono forniti dai servizi sociali comunali, dal sistema sanitario (PUA e Consultori Familiari), dai centri per l’impiego nella logica del punto unico ed integrato di accesso al sistema di welfare e di risposta da parte dello stesso.
- Il SUF opera con personale dei Comuni, ma anche reclutando volontari nel territorio di competenza e, ove possibile, utilizzando personale distaccato da parte degli enti locali o regionali o degli enti maggiormente rappresentativi sul territorio in riferimento alle tematiche di cui al comma 1, ivi compresi gli enti di formazione professionale, le strutture ospedaliere e le agenzie di sviluppo economico, previa stipula di convenzione con l’ente di provenienza.
- Nei centri superiori a 60.000 abitanti i SUF fungono da ospedali di comunità, come definiti all’articolo 2, e si dotano del personale adeguato allo scopo.
Art. 5.
Riordino dei servizi
- A conclusione della ricognizione di cui all’articolo 3, l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro presenta all’apprezzamento della Giunta Regionale una proposta di riordino dei servizi indicati all’articolo 4.
- La proposta di cui al comma 1 viene elaborata previa acquisizione del parere delle strutture regionali dell’ANCI, del Forum terzo settore, degli Ordini professionali dei medici, degli psicologi, degli assistenti sociali nonché dei referenti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni degli educatori professionali e dei pedagogisti maggiormente rappresentative a livello regionale.
- La proposta di cui al comma 1 prevede azioni formative di riconversione del personale afferente ai servizi indicati all’articolo 4, volte all’acquisizione di competenze trasversali adeguate ad orientare i cittadini nel sistema di risposta e presa in carico delle fragilità, in forma multidimensionale e multidisciplinare.
Art. 6.
Norma finale
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.