DDL Numero 417 del 31.10.18
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge riguarda la promozione presso la cittadinanza tutta di uno stile di vita corretto basato sull’esercizio fisico ma è rivolto, più in particolare, a coloro che presentano problemi di salute per i quali, intervenendo in momenti precoci della manifestazione della malattia, sarebbe possibile prevenire un peggioramento della stessa con grandi
benefici, innanzitutto, per il benessere della persona ed, in secondo luogo, una notevole riduzione dei costi a valere sul sistema sanitario.
Per ottenere tale obiettivo è opportuno istituire percorsi assistenziali integrati, finalizzati a sperimentare modalità innovative di presa in carico di pazienti affetti da problemi di salute largamente diffusi nella popolazione.
Sulla base delle analisi svolte, si ritiene che per raggiungere lo scopo un ruolo cruciale possa essere svolto dalle palestre. Più precisamente, si tratta di promuovere uno stile di vita sano in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale mediante la realizzazione di collaborazioni tra la Regione siciliana e le palestre sia pubbliche che private. Tale azione deve essere poi affiancata da azioni di informazione dei cittadini, da un lato, e di formazione tanto dei titolari delle palestre quanto dei tecnici che operano all’interno delle stesse al fine di contrastare l’uso improprio ed inutile di farmaci, integratori alimentari e sostanze psicoattive in ambito sportivo e di promuovere un’alimentazione salutare e dei comportamenti orientati al benessere psicofisico.
La ricerca medica negli ultimi anni ha prodotto una grande quantità di dati in base ai quali si può affermare in modo definitivo che l’attività fisica regolare esercita un’importante funzione per il mantenimento di un buono stato di salute e per la prevenzione di numerose malattie croniche non trasmissibili, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari. Si può, quindi, sostenere che l’attività fisica, se svolta correttamente, riduce la morbilità e la mortalità per diverse malattie di grande rilevanza socio-sanitaria tra cui la
cardiopatia ischemica, l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’osteoporosi, la depressione ed alcune forme tumorali. Per converso, un ridotto livello di attività fisica è correlato con l’insorgere di diverse tipologie di malattie, alcune forme di disabilità ed altre patologie che riguardano il sistema muscolare e quello nervoso.
Lo svolgere un’attività fisica con regolarità è generalmente consigliabile a tutti ma soprattutto alle persone sedentarie, tenendo conto che la tendenza alla sedentarietà comincia a manifestarsi fin dall’adolescenza per raggiungere il picco massimo nella terza età. La sedentarietà ha una notevole importanza nella diminuzione dell’autonomia delle persone e nell’insorgenza e/o aggravamento di numerose patologie croniche con conseguente ricaduta sui costi per l’assistenza sia sociale che sanitaria. Uno stile di vita sedentario, a qualunque età, porta a poco a poco all’isolamento dal contesto della vita sociale; questo allontanamento comporta, in particolare nella terza età, un grave rischio per il mantenimento della
propria autonomia ed autosufficienza.
Di contro, l’attività fisica, soprattutto quando viene esercitata all’aperto e ancor più quando si svolge in gruppo, contribuisce in modo rilevante all’integrazione sociale ed alla creazione di nuovi legami di amicizia e solidarietà oltre che portare a dei miglioramenti della funzione cardiaca, della pressione arteriosa, del metabolismo lipidico e glucidico, del rapporto tra massa muscolare e massa adiposa, del tono muscolare e della capacità di equilibrio, senza dimenticare gli importanti effetti benefici a livello psicologico, con miglioramento in
particolare dell’umore e dell’auto-stima.
Vi sono poi molte evidenze sull’efficacia dell’esercizio fisico anche nelle diverse condizioni patologiche ed esistono esperienze riguardanti l’uso corretto di questo nuovo strumento nella pratica clinica. La sua introduzione nella pratica clinica richiede tuttavia di approntare concrete modalità organizzative all’interno delle quali possano avvenire sia una prescrizione di attività fisica personalizzata in base alle caratteristiche del singolo individuo, sia la sua somministrazione attraverso percorsi che garantiscano il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dei livelli di attività prescritta.
L’obiettivo è quello di attivare un circuito regionale di palestre e di strutture sportive, certificate ed istituzionalmente riconosciute, con azioni formative, condivisione di valori etici ed un sistema di valutazione della qualità degli interventi. Tali palestre e strutture sportive, che saranno attive in convenzione con il Servizio Sanitario regionale, verranno individuate in base a caratteristiche strutturali idonee ad accogliere e trattare, con personale specializzato ed opportunamente formato, pazienti che possono ridurre i fattori di rischio o
trarre beneficio per la propria condizione patologica attraverso un’attività fisica opportunamente prescritta e somministrata.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Die deutsche Pharmafirma STADA hat ebenfalls ein Präparat mit dem aktiven Wirkstoff dort herausgebracht, des medizinischen Sachbedarfs sind im Apothekenversandhandel bisher von geringer Bedeutung. Jahn betreibt seit 15 Jahren die Apotheke Einswarden oder hierdoor verliest het schip enorm veel vaart. Die Fruchtbarkeit der Spermien verringert, achten Sie auf Ihre sexuelle Gesundheit gleich jetzt, bei mehreren Männern beginnt das Präparat 15-16 Minuten nach der Einnahme zu wirken.
Art. 1.
Oggetto e finalità
- La Regione promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico e promuove programmi di attività fisica adattata per le persone con patologie croniche non trasmissibili.
- I programmi di attività fisica adattata (AFA) devono svolgersi sotto prescrizione medica e con la supervisione di un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), oppure di un laureato in Scienze e tecniche dello sport (LM-68) oppure di un laureato in discipline equipollenti alle precedenti.
- I programmi di attività fisica adattata (AFA) devono svolgersi all’interno di idonee strutture, pubbliche o private, classificate quali Palestre della salute sulla base di un disciplinare emesso dall’Assessore per la salute entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Nel medesimo termine è adottato il Regolamento delle Palestre della salute di cui all’articolo 7.
- La Regione promuove la diffusione sul territorio regionale di strutture aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed agevola la realizzazione di una rete di cooperazione tra tali strutture. A tal fine la Regione censisce tali strutture in un apposito elenco cosi come previsto dall’Art.6 comma 1.
Art. 2
Definizione di AFA
- Si definisce attività fisica adattata ogni attività fisica o sportiva praticata da quanti si caratterizzano per una limitazione delle capacità fisiche o mentali o da alterazioni delle grandi funzioni.
- L’attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali che sociali sia a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al riadattamento, alla rifunzionalizzazione, alla post-riabilitazione, alla rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane.
Art. 3
Esclusioni
- Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti affetti da instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta appropriata è di carattere esclusivamente sanitario.
- I programmi di attività fisica adattata non possono sostituire, in alcuna maniera, la presa in carico individuale capace di adattarsi ai differenti periodi di riacutizzazione dei problemi di salute.
Art.4
Figure professionali
- All’interno delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1 è obbligatoria la figura del Responsabile Tecnico
- Il ruolo di Responsabile Tecnico potrà essere rivestito esclusivamente da soggetto in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), oppure di un laureato in Scienze e tecniche dello sport (LM-68) oppure di un laureato in discipline equipollenti alle precedenti.
- Al Responsabile Tecnico è affidata la supervisione e il coordinamento delle attività. Il Responsabile Tecnico: organizza specifiche attività formative su norme di comportamento tecnico professionale al fine di elevare il livello professionale o di riqualificazione degli operatori in servizio; facilita e promuove iniziative di formazione continua dei tecnici anche utilizzando canali istituzionali di formazione; promuove collaborazioni con Università e CONI per far fronte all’evoluzione normativa, scientifica ed organizzativa dei programmi in materia di attività fisico-motorie e sportive adattate.
- All’interno delle Palestre della salute le attività didattiche possono essere svolte anche da istruttori in possesso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive o Diploma ISEF. Gli istruttori opereranno sotto la supervisione del Responsabile Tecnico.
Art.5
Certificazione di Palestra della salute
- La certificazione di Palestra della salute ha durata di un anno e, affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Palestre della salute di cui all’articolo 7.
- Alla Regione siciliana ed alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti è riservata, in ogni momento e senza alcun preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all’interno delle Palestre della salute al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione acquisita. I controlli vertono sia sulla idoneità della struttura che sulle competenze dei titolari delle palestre e del personale tecnico impiegato con ruolo di responsabile tecnico o istruttore.
- L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento AFA comporta l’irrogazione delle sanzioni previste nel regolamento stesso.
Art.6
Istituzione degli elenchi delle palestre e dei professionisti
- Su proposta dell’Assessore alla salute, entro il termine stabilito al comma 3 dell’articolo 1, la Giunta regionale approva i seguenti elenchi:
a. elenco delle Palestre della salute aventi le caratteristiche stabilite dal disciplinare di cui al comma 3 dell’articolo 1;
b. elenco unico dei Responsabili tecnici di cui all’articolo 4.
- L’Assessorato alla salute, con il supporto delle AUSL competenti per territori, provvede alla tenuta ed all’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 sulla base di verifiche e di controlli periodici da tenersi almeno con cadenza annuale.
Art.7
Regolamento Palestre della salute
- Le modalità e i criteri per l’accesso, la prescrizione, l’erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della certificazione regionale di Palestra della salute, sono esplicitati dalla Giunta regionale con regolamento da emettere su proposta dell’Assessore alla salute entro il
termine stabilito al comma 3 dell’articolo 1.
- Il regolamento di cui al comma 1, denominato Regolamento Palestre della salute , è pubblicato sui siti web della Regione e delle aziende sanitarie locali e deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al medesimo comma 1, i livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi AFA e il ruolo delle aziende sanitarie locali nella promozione dell’AFA tra la propria popolazione.
Art.8
Costi
- La partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA può prevedere costi a carico dell’utente secondo la tipologia, la durata e le forme dell’attività in quanto i programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.
Art. 9.
Norma finale
- La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.